Academy · Normativa e autorizzazioni
Dal futuro della Direttiva europea al D.Lgs 152/06 di oggi, fino alla pratica: come si inquadra uno scarico e come si redige un'Autorizzazione Unica Ambientale che non si areni negli uffici.
Pagina redatta dal Dott. Geol. Massimo Martini — Progettista, Initram Impresa Italia S.r.l. · Ultimo aggiornamento: agosto 2026 · 👤 Scheda autore →
Il futuro · dove va la normativa
Partiamo dal futuro, perché è lì che si decide se un impianto sarà ancora valido fra vent'anni. La nuova Direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane è la rifusione del vecchio testo del 1991 (Direttiva 91/271/CEE), recepito in Italia all'interno del D.Lgs 152/06. La delega per il recepimento è già stata data al Governo con la Legge di delegazione europea 2025 (L. 36/2026, in vigore dal 9 aprile 2026), con termine di attuazione fissato al 31 luglio 2027.
Chi decide oggi di dotarsi di un impianto di depurazione fa un investimento di lungo periodo — esattamente come si pianta un vigneto: non per la prossima vendemmia, ma per i prossimi decenni. Meglio quindi dotarsi fin da subito di ciò che in futuro sarà considerato efficiente, anziché rincorrere la norma a posteriori. Non si può più tirare a campare.
La fitodepurazione è una Nature Based Solution (NBS) e incarna già la direzione della norma: zero energia (in linea con l'obiettivo di neutralità energetica), abbattimento di azoto e fosforo, acqua riutilizzabile a fini irrigui, cattura di CO₂, tutela della biodiversità e del paesaggio, costi di gestione minimi — ed è ideale proprio per i piccoli agglomerati e le utenze decentrate (cantine, agriturismi) che la nuova soglia dei 1.000 AE porta dentro l'obbligo. In una frase: mentre la norma alza l'asticella, la fitodepurazione è già oltre.
Il presente · la normativa italiana
In Italia il trattamento delle acque reflue è normato dal Testo Unico Ambientale, D.Lgs 152/06: un testo ampio e complesso, di cui gli articoli più rilevanti per noi sono l'art. 100 c. 3, l'art. 101, l'art. 103, l'art. 105 e l'art. 124, a cui si rimanda per approfondimento. Il principio di fondo è semplice: tutti gli scarichi devono essere autorizzati.
Dal 2013, con il DPR 59/2013 che istituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), l'autorizzazione allo scarico confluisce in un unico titolo. Se ne deve dotare, in pratica, ogni azienda — chi ha partita IVA e gestisce un'attività — salvo i pochi casi previsti dalla legge. Più precisamente, l'AUA riguarda le imprese e i gestori di impianti non soggetti ad AIA che necessitano di una o più autorizzazioni ambientali, fra cui appunto quella allo scarico.
In pratica · lo scarico assimilato a domestico
Con il D.Lgs 152/06, art. 101, comma 7, lett. c) il legislatore nazionale ha definito assimilati a domestici tutti gli scarichi che provengono da attività di trasformazione o valorizzazione della materia prima da coltivazione agricola, purché la materia prima provenga in quantità prevalente dai fondi di cui l'azienda agricola dispone a qualunque titolo (proprietà, affitto, gestione).
È il caso classico delle aziende vitivinicole (verificate il vostro codice ATECO): non quindi uno scarico industriale — che dovrebbe rispettare limiti di emissione in acque superficiali o sul suolo assai più stringenti — ma uno scarico di reflui assimilati a domestici. Nella stessa categoria rientrano anche le attività agricole con lavorazione interna di ortaggi, verdura, frutta e simili.
Importantissimo è poi, dello stesso art. 101, il comma 7, lett. e), che delega le Regioni a redigere un elenco di attività (le più disparate) che producono scarichi assimilati a domestici. Ogni Regione ha recepito a modo suo: ne risultano tabelle che elencano i vari settori, chi con limiti per abitanti equivalenti serviti, chi con limiti di portata allo scarico, ciascuna semplificando a suo modo. La Toscana, ad esempio, ha normato con il Regolamento DPGR n. 46/R dell'8 settembre 2008 (si veda la Tabella 1 dell'Allegato 2 al decreto).
Nel frattempo lo Stato ha normato con il DPR 19.10.2011 n. 227 il criterio di assimilabilità delle acque a reflue domestiche (Tabella 1 dell'Allegato). Apparentemente può generare confusione, ma in realtà è uno strumento complementare: si applica laddove le tabelle delle leggi regionali non prendano in esame una specifica attività. In assenza di una voce regionale, il riferimento diventa quindi il criterio nazionale.
Come si fa · redigere l'AUA
Una premessa, subito: con la fitodepurazione si trattano sempre scarichi eminentemente biodegradabili, quindi si esce quasi sempre dal campo di applicazione degli scarichi industriali. Detto questo, ecco come si procede.
Riportati i dati dell'attività (gestore o proprietà, dati fiscali e amministrativi), si definisce il tipo di scarico e in base a quale norma — nazionale o regionale. Per redigere l'AUA si può accedere al portale nazionale impresainungiorno.gov.it, scegliere il Comune di appartenenza e cominciare a compilare la domanda, che andrà integrata con la documentazione e gli allegati descritti nella domanda stessa. In alcune Regioni (come la Toscana) esistono portali di accettazione telematica regionale — il sistema STAR: pur cambiando il canale di presentazione, la domanda di AUA e gli adempimenti restano gli stessi.
Per inquadrare lo scarico assimilato a domestico si deve dichiarare a che titolo lo si definisce: per via nazionale (D.Lgs 152/06, art. 101, comma 7) o, se per via regionale, indicando quale voce della rispettiva tabella regionale. Vanno poi definiti:
Sono tutti elementi fondamentali, e devono essere coerenti con il progetto dell'impianto di fitodepurazione: l'AUA "regge" solo se i numeri coincidono con il dimensionamento. Ed è qui che la pratica autorizzativa e la progettazione si tengono per mano.
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Consigli pratici · evitare le lungaggini
Generalmente l'AUA si integra con una relazione di impatto acustico, poiché nella maggior parte dei casi viene richiesta contestualmente. È buona norma che, se chi redige l'AUA non è il progettista dell'impianto, le due figure professionali si interfaccino prima della consegna: si evitano così lungaggini, richieste di integrazioni e chiarimenti da parte dell'Ente che deve rilasciare l'atto.
Infine: se desiderate un impianto che preveda il riutilizzo delle acque di scarico a scopi irrigui, a maggior ragione conviene contattarci. Nelle numerose Regioni italiane l'argomento è affrontato quasi da ciascuna in modo diverso dall'altra, e saper leggere la propria normativa regionale è già metà del lavoro.