Fitodepurazione.it e la normativa

Il quadro completo: normativa europea, nazionale e regionale sulle acque di scarico — regione per regione, per progettisti, operatori e clienti

🗓 Ultimo aggiornamento:

La fitodepurazione è pienamente riconosciuta dall'ordinamento italiano come sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate. La cornice è nazionale (D.Lgs. 152/06), ma le regole operative — dimensionamento, autorizzazioni, limiti — sono in larga parte regionali. Di seguito il quadro completo, aggiornato regione per regione.

Normativa nazionale ed europea

D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152
Parte III — Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento
È la norma quadro di riferimento per tutti gli impianti di depurazione in Italia

I punti del decreto che interessano chi realizza un impianto di fitodepurazione sono in particolare:

Art. 74 e Allegato 5 alla Parte III — definiscono l'unità di misura «abitante equivalente» e i valori limite di emissione degli scarichi (Tabelle 1–4).
Art. 100, comma 3 — per case sparse, installazioni ed edifici isolati e agglomerati sotto i 2.000 abitanti equivalenti sono ammessi i «trattamenti appropriati»: sistemi individuali, come la fitodepurazione, che garantiscono lo stesso livello di protezione ambientale. Le regole di dettaglio sono demandate alle Regioni.
Art. 101, comma 7 — definisce le acque reflue assimilate alle domestiche (agriturismi, cantine, ristoranti, piccole attività produttive con scarichi da servizi e cucine), trattabili con fitodepurazione.
Art. 124 — tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità competente (di norma Comune, Provincia o gestore, secondo la disciplina regionale).
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 — Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) — le aziende e le attività produttive (agriturismi, cantine, aziende agricole, strutture ricettive, artigianali e piccole imprese) che scaricano acque reflue industriali o assimilate alle domestiche devono di norma acquisire l'AUA: un unico titolo, rilasciato tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che ingloba l'autorizzazione allo scarico e sostituisce fino a sette autorizzazioni ambientali, con validità di 15 anni. Per capire quando è obbligatoria e come si ottiene, consulta la nostra guida dedicata: Normativa e AUA →
Linee guida ISPRA — il riferimento tecnico nazionale su come vanno progettati e realizzati gli impianti di fitodepurazione è costituito dai manuali ISPRA: Manuali e Linee Guida 81/2012 «Guida tecnica per la progettazione e gestione dei sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue urbane» e Manuali e Linee Guida 120/2015 «Guida alle attività di controllo nei sistemi di fitodepurazione». Definiscono criteri di dimensionamento, elementi costruttivi, modalità di gestione, manutenzione e controllo degli impianti, e sono il documento di riferimento condiviso dal sistema ISPRA–ARPA per i piccoli agglomerati sotto i 2.000 AE.
Direttiva 91/271/CEE — la storica direttiva europea sulle acque reflue urbane da cui discende l'intero impianto normativo (art. 7: trattamento appropriato per gli scarichi minori). È stata abrogata e sostituita dalla nuova Direttiva (UE) 2024/3019 — vedi la sezione dedicata più sotto.
Delibera Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 — tuttora richiamata da molte norme regionali per lo smaltimento sul suolo (subirrigazione) a valle della fossa Imhoff.

Normativa regionale, regione per regione

Il D.Lgs. 152/06 (artt. 100 e 101) delega alle Regioni la disciplina dei trattamenti appropriati e degli scarichi sotto i 2.000 abitanti equivalenti. Ogni Regione ha quindi le proprie regole: ecco i riferimenti principali in vigore.

Abruzzo L.R. 29 luglio 2010, n. 31 + Linee guida regionali autorizzazioni allo scarico (agg. 2022) Fino a 50 AE: Imhoff + subirrigazione o fitodepurazione.
Basilicata Piano Regionale di Tutela delle Acque — Norme Tecniche di Attuazione Sistemi individuali fino a 50 AE; fitodepurazione anche come finissaggio fino a 2.000 AE.
Bolzano (Prov. Aut.) L.P. 18 giugno 2002, n. 8 + D.P.P. 21 gennaio 2008, n. 6 Legge provinciale sulle acque e regolamento di esecuzione.
Calabria Nessuna disciplina organica di settore Si applicano direttamente il D.Lgs. 152/06 e il Piano di Tutela delle Acque regionale.
Campania Regolamento Regionale 24 settembre 2013, n. 6 Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche; autorizzazioni secondo regolamenti EIC e comunali.
Emilia-Romagna D.G.R. 9 giugno 2003, n. 1053 + D.G.R. 201/2016 Direttiva sugli scarichi domestici e assimilati; indirizzi sugli agglomerati.
Friuli Venezia Giulia Piano regionale di Tutela delle Acque (D.P.Reg. 20 marzo 2018, n. 074/Pres.), art. 14 NTA Riferimento tecnico: Linea Guida ARPA FVG LG 40.01.
Lazio D.G.R. 13 maggio 2011, n. 219 Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione <50 AE e agglomerati <2.000 AE: la fitodepurazione è indicata come sistema prioritario.
Liguria L.R. 16 agosto 1995, n. 43 e s.m.i. Riferimento operativo: Linee guida ARPAL per l'istruttoria degli scarichi domestici (rev. 2024).
Lombardia Regolamento Regionale 29 marzo 2019, n. 6 Ha sostituito il R.R. 3/2006: art. 7 trattamenti appropriati <2.000 AE; autorizzazione tramite AUA.
Marche Piano di Tutela delle Acque (D.A.C.R. 26 gennaio 2010, n. 145) — NTA Sez. D, agg. 2023 Fino a 50 AE: Imhoff + subirrigazione o fitodepurazione.
Impianto di fitodepurazione realizzato secondo la normativa regionale — cantina Alta Langa, Piemonte
Lavori fitodepurazione cantina Alta Langa Piemonte
Molise Nessuna norma organica regionale Si applicano direttamente il D.Lgs. 152/06 e il Piano di Tutela delle Acque.
Piemonte L.R. 7 aprile 2003, n. 6 + L.R. 61/2000 Disposizioni sull'autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche e relativi procedimenti.
Puglia Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 (mod. R.R. 7/2016 e R.R. 1/2017) Disciplina degli scarichi domestici e assimilati di insediamenti <2.000 AE.
Sardegna Delib. G.R. 10 dicembre 2008, n. 69/25 Direttiva regionale «Disciplina degli scarichi» e trattamenti appropriati <2.000 AE.
Sicilia Nessuna disciplina organica di settore Autorizzazioni ex art. 40 L.R. 27/1986 e art. 124 D.Lgs. 152/06.
Toscana L.R. 31 maggio 2006, n. 20 + D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R (mod. D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R) Regolamento di attuazione: trattamenti appropriati, assimilazioni, acque meteoriche.
Trento (Prov. Aut.) T.U. leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente (D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e s.m.i.) Linee guida provinciali per gli impianti di fitodepurazione fino a 1.000 AE.
Umbria D.G.R. 9 luglio 2007, n. 1171 — aggiornata da D.G.R. 1024/2018 e D.G.R. 627/2019 Direttiva tecnica regionale sugli scarichi delle acque reflue.
Valle d'Aosta L.R. 24 agosto 1982, n. 59 — ora L.R. 31 ottobre 2023, n. 20 Nuova legge regionale sulla tutela delle acque dall'inquinamento.
Veneto Piano di Tutela delle Acque — D.C.R. 5 novembre 2009, n. 107 e s.m.i. (NTA artt. 21-22) Scarichi ≤50 AE con sistemi individuali sempre ammessi.
Impianto di fitodepurazione conforme alla normativa sulle acque di scarico
ℹ️ Quadro aggiornato a luglio 2026. Le norme regionali vengono modificate di frequente e alcuni adempimenti variano anche a livello provinciale e comunale: prima di presentare una pratica verificate sempre il testo vigente presso la vostra Regione o contattate i nostri tecnici.

📊 Parametri di riferimento per il "trattamento appropriato" (D.Lgs. 152/06 - scarichi in acque superficiali)

Ingresso (per abitante)

Portata 200 litri/abitante*giorno
COD 130 g/abitante*giorno
BOD₅ 60 g/abitante*giorno

Uscita (valori limite)

BOD₅ 40 mg/l
COD 160 mg/l
N ammoniacale 15 mg/l
N nitroso 0,6 mg/l
N nitrico 20 mg/l
pH 5,5 – 9,5
TSS 80 mg/l

Gli impianti a servizio di scarichi domestici e assimilati a domestici che possono essere considerati "trattamenti appropriati" non devono necessariamente rispettare i limiti di cui all'All. 5 del D.Lgs. 152/06. Noi progettiamo comunque i nostri impianti nel rispetto di detti limiti.

La nuova Direttiva UE 2024/3019 sulle acque reflue urbane

IN VIGORE DAL 2025

La Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, abroga e sostituisce la storica Direttiva 91/271/CEE. È entrata in vigore all'inizio del 2025 e dovrà essere recepita dagli Stati membri, Italia compresa, entro il 31 luglio 2027. Cambia in profondità il quadro della depurazione — anche per i piccoli scarichi — e va conosciuta fin da ora da chi progetta o realizza un impianto.

1La soglia scende da 2.000 a 1.000 abitanti equivalenti. Gli agglomerati con un numero di AE pari o superiore a 1.000 ma inferiore a 2.000 dovranno essere dotati di rete fognaria e garantire, prima dello scarico nel corpo recettore, almeno il trattamento secondario entro il 31 dicembre 2035. In pratica gli stessi obblighi di depurazione finora previsti solo sopra i 2.000 AE si estendono a una fascia di piccoli agglomerati oggi in gran parte scoperti.
2Nessun limite potrà essere "meno restrittivo". Il principio di fondo della direttiva è garantire lo stesso livello di protezione ambientale qualunque sia la dimensione dell'insediamento: anche per i piccoli agglomerati e per i sistemi individuali e appropriati che servono i nuclei più piccoli, i requisiti allo scarico non potranno essere allentati. Ogni impianto — anche al di sotto di poche decine di abitanti equivalenti — dovrà quindi essere realmente efficiente, e non un semplice manufatto "a norma di catalogo".
3Si dovranno abbattere anche i nutrienti: azoto e fosforo. La direttiva rafforza il trattamento terziario per la rimozione di azoto totale (N) e fosforo totale (P), con limiti più severi nelle aree sensibili (indicativamente N ≤ 10 mg/l e P ≤ 1 mg/l). È il punto dolente dei sistemi convenzionali: fanghi attivi e filtri percolatori, dimensionati per i piccoli scarichi, faticano enormemente a rimuovere N e P in modo stabile. La fitodepurazione, invece, abbatte azoto e fosforo per via naturale — grazie all'assorbimento delle piante, all'attività microbica nel medium e ai processi di nitrificazione/denitrificazione — senza reagenti chimici e senza consumi energetici.
4Priorità al riutilizzo dell'acqua depurata. La direttiva spinge gli Stati membri a promuovere il riuso delle acque reflue trattate, soprattutto nelle zone soggette a stress idrico. Gli impianti dovranno quindi essere concepiti fin dalla progettazione per facilitare il riutilizzo dell'acqua in uscita (irrigazione, usi non potabili), in linea con il Regolamento (UE) 2020/741.
✅ La fitodepurazione si posiziona in prima fila. Un sistema che deve, contemporaneamente, servire i piccoli agglomerati, rispettare limiti non allentabili, abbattere azoto e fosforo e restituire un'acqua pronta al riutilizzo, è esattamente ciò che un impianto di fitodepurazione ben progettato sa fare — a differenza dei sistemi a fanghi attivi o a percolatore. Con la Direttiva UE 2024/3019 la fitodepurazione non è più un'alternativa "verde": diventa la risposta tecnica più coerente con la nuova normativa europea.

Riutilizzo delle acque depurate

Il riutilizzo delle acque reflue depurate è disciplinato dal D.M. 12 giugno 2003, n. 185 e, per il riuso irriguo in agricoltura, dal Regolamento (UE) 2020/741, applicabile dal 26 giugno 2023, che introduce i requisiti minimi europei e l'approccio di gestione del rischio.

✅ Gli impianti di Fitodepurazione.it non necessitano di trattamenti finali di disinfezione per il riutilizzo delle acque di scarico.

Hai dubbi sulla normativa applicabile al tuo caso?

I nostri tecnici conoscono le regole di ogni Regione e possono fornirti tutta la documentazione necessaria per le autorizzazioni.

📋 Preventivo gratuito 🛒 Ordina FitoBox® ✉ Contattaci