La fitodepurazione è pienamente riconosciuta dall'ordinamento italiano come sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate. La cornice è nazionale (D.Lgs. 152/06), ma le regole operative — dimensionamento, autorizzazioni, limiti — sono in larga parte regionali. Di seguito il quadro completo, aggiornato regione per regione.
Normativa nazionale ed europea
Parte III — Sezione II: Tutela delle acque dall'inquinamento
È la norma quadro di riferimento per tutti gli impianti di depurazione in Italia
I punti del decreto che interessano chi realizza un impianto di fitodepurazione sono in particolare:
Normativa regionale, regione per regione
Il D.Lgs. 152/06 (artt. 100 e 101) delega alle Regioni la disciplina dei trattamenti appropriati e degli scarichi sotto i 2.000 abitanti equivalenti. Ogni Regione ha quindi le proprie regole: ecco i riferimenti principali in vigore.
⚠️ La verità sulla marcatura CE e la norma EN 12566-3 — DA LEGGERE ATTENTAMENTE!
Diffidate di chi vi sventola la marcatura CE come prova che un depuratore "è a norma". È falso. L'unica normativa che stabilisce se uno scarico è a norma in Italia è il D.Lgs. 152/06 (e s.m.i.), che definisce l'unità di misura "abitante equivalente" e i valori limite che lo scarico di qualsiasi impianto deve rispettare.
La Norma EN 12566-3 è una norma di prodotto da costruzione: riguarda il manufatto (tenuta, resistenza strutturale, comportamento del contenitore), non la depurazione delle vostre acque. Un impianto marcato CE secondo la EN 12566-3:
❌ non garantisce in alcun modo che le acque restituite all'ambiente siano depurate, né che rispettino i limiti tabellari italiani;
❌ non sostituisce l'autorizzazione allo scarico né alcun adempimento previsto dal D.Lgs. 152/06;
❌ riporta prestazioni misurate in prova standardizzata di laboratorio, spesso con limiti di riferimento esteri meno restrittivi della normativa italiana vigente e quindi non a norma.
Chi vende un depuratore presentando la marcatura CE come certificato di depurazione vi sta raccontando una cosa che la norma stessa non dice. E soprattutto: la EN 12566-3 non riguarda gli impianti di fitodepurazione, che per loro natura non rientrano nel campo di applicazione della serie 12566.
Un istituto accreditato dal Governo mediante l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) comunica quanto segue:
"Il vostro prodotto/sistema di fitodepurazione (FitoBox, Fitodepurazione.it ndr) non ha le caratteristiche rientranti nello scopo delle norme della serie 12566 e non necessita di marcatura CE ed è quindi esente da Dichiarazione di Prestazione relativa al Regolamento sui prodotti da costruzione n. 305/2011."
Per ogni chiarimento contattate la nostra azienda.
📊 Parametri di riferimento per il "trattamento appropriato" (D.Lgs. 152/06 - scarichi in acque superficiali)
Ingresso (per abitante)
Uscita (valori limite)
Gli impianti a servizio di scarichi domestici e assimilati a domestici che possono essere considerati "trattamenti appropriati" non devono necessariamente rispettare i limiti di cui all'All. 5 del D.Lgs. 152/06. Noi progettiamo comunque i nostri impianti nel rispetto di detti limiti.
La nuova Direttiva UE 2024/3019 sulle acque reflue urbane
IN VIGORE DAL 2025La Direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, abroga e sostituisce la storica Direttiva 91/271/CEE. È entrata in vigore all'inizio del 2025 e dovrà essere recepita dagli Stati membri, Italia compresa, entro il 31 luglio 2027. Cambia in profondità il quadro della depurazione — anche per i piccoli scarichi — e va conosciuta fin da ora da chi progetta o realizza un impianto.
Riutilizzo delle acque depurate
Il riutilizzo delle acque reflue depurate è disciplinato dal D.M. 12 giugno 2003, n. 185 e, per il riuso irriguo in agricoltura, dal Regolamento (UE) 2020/741, applicabile dal 26 giugno 2023, che introduce i requisiti minimi europei e l'approccio di gestione del rischio.
✅ Gli impianti di Fitodepurazione.it non necessitano di trattamenti finali di disinfezione per il riutilizzo delle acque di scarico.
